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Data 11/12/2009
Titolo
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA ZANZARA TIGRE
Notizia

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E
IL CONTROLLO DELL’INFESTAZIONE DA
AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE)
NEL TERRITORIO COMUNALE.


INVERNO 2009 – 2010.


IL SINDACO


Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara Aedes albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicia proveniente dal sud est asiatico ed introdotte in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di Aedes albopictus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Visto che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03/10/2007, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare ed a contenere la proliferazione del sopranominato insetto;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Visto l’invito dell’ASL della Provincia di Bergamo ad assumere idonei provvedimenti;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.07.1934, n. 1265;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d’igiene;

Visto la nota della Regione Lombardia del 03/10/2007 prot. H1.2007.0042679;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

agli Amministratori di condomini, di asili nido, alle scuole pubbliche e private e a tutti i cittadini:

NEI MESI INVERNALI
1- di eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernati dall’insetto:
2 – di eseguire due interventi adulcidici, a distanza di 20giorni l’uno dall’altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l’effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
• Cantine;
• Locale caldaia;
• Locali pompe si sollevamento;
• Solaio;
• Vasche settiche;
• Camere di ispezione rete fognaria;

NEI MESI PRIMAVEILI ED ESTIVI
• Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
• Procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)
• Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;
• Mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all’aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
• Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche e/o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del regolamento comunale d’Igiene per tutela della salute e dell’ambiente;
• PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI* (dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).

* il principio attivo da utilizzare è il (bacillus turigensis) disponibile presso le farmacie.

ORDINA ALTRESI’

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita a ai detentori di copertoni in generale, di:

• Stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali depositi d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

• Ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

• Provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvici e/o adulticidi (ogni 10 – 20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, la data e l’ora dell’intervento.

alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto;

• Provvedere, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, la data e l’ora dell’intervento.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d’igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino a euro 103,00 prevista dall’art. 344 del R.D. 27/07/1934, n. 1265.



DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Fornovo San Giovanni 07.12.2009
Il SINDACO
Pier Luigi De Vita

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