Ufficio Servizi Demografici (Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva)
Piazza S. Giovanni, 1 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Oggi Aperto
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cosa sono: i certificati e gli estratti degli atti di stato civile contengono le notizie più importanti contenute negli atti di nascita, matrimonio e morte:
- il certificato di nascita attesta l'evento della nascita e contiene i dati relativi alla stessa; l'estratto di nascita contiene anche eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, morte, eventuali aggiornamenti di cittadinanza).;
- il certificato di matrimonio attesta l'evento del matrimonio e contiene i dati relativi allo stesso; l'estratto di matrimonio contiene anche eventuali annotazioni (comunione o separazione dei beni, divorzi).
- il certificato di morte attesta l'evento del decesso e contiene i dati relativi allo stesso; l'estratto di morte contiene anche eventuali annotazioni.
Copia integrale di atto di stato civile: e' la copia resa conforme che riproduce integralmente l'atto. La richiesta deve essere fatta dalla persona a cui si riferisce l'atto o da altra persona che ha un interesse diretto e giuridicamente tutelato.
come si fa per ottenerli: occorre presentarsi con un documento d’identità presso l'Ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuto l’evento o dei Comuni dove l’atto relativo all’evento risulta trascritto per motivi di residenza (residenza dei genitori per l’atto di nascita, residenza degli sposi per l’atto di matrimonio, residenza del defunto per l’atto di morte). N.B. per gli atti di nascita dei nati dopo l’anno 1997 è possibile che l’atto non risulti registrato nel Comune di nascita ma solamente nel Comune di residenza dei genitori
chi li rilascia: l’Ufficiale dello Stato Civile
quanto costano: i certificati, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria e pertanto sono gratuiti
cosa sono: i certificati anagrafici riguardano le notizie contenute nello schedario anagrafico relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che sono iscritte o sono state iscritte nell’anagrafe del Comune. Le uniche notizie inserite nello schedario che non possono essere certificate riguardano la professione ed il titolo di studio
I principali certificati anagrafici sono:
- il certificato di residenza che attesta l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe della popolazione residente del Comune;
- lo stato di famiglia che attesta la composizione di una famiglia che coabita nella medesima abitazione;
- il certificato di cittadinanza che attesta la cittadinanza italiana;
- il certificato contestuale che contiene le maggiori informazioni anagrafiche quali residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita;
- il certificato di esistenza in vita che attesta che la persona è vivente;
- il certificato di stato libero che attesta la libertà da vincoli matrimoniali
L’Ufficio Anagrafe è competente, oltre al rilascio delle certificazioni delle persone residenti nel Comune, anche a certificare le situazioni pregresse di persone cancellate dall’anagrafe per emigrazione, morte, ecc.
come si fa per ottenerli: occorre presentarsi con un documento di identità presso l'Ufficio Anagrafe dove risulta iscritta o risulta essere stata iscritta la persona
chi li rilascia: l’Ufficiale d’Anagrafe
quanto costano: i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo all’origine, cioè al momento del rilascio (attualmente l’imposta di bollo ammonta ad €. 16,00). Vi sono comunque diversi usi che le disposizioni di legge (la principale in materia è il DPR 642/1972) considerano esenti dall’imposta di bollo (vedi tabella allegata). I cittadini che richiedono i certificati anagrafici devono indicare al momento della richiesta l’uso esente che verrà indicato nel certificato. I certificati anagrafici sono soggetti anche a diritti di segreteria che ammontano a Euro 0.26 se in carta libera, Euro 0.52 se in bollo.
Precisazioni sulle modalità di rilascio dei certificati di stato civile e di anagrafe
Autocertificazione: tutti di certificati di stato civile e di anagrafe sono sempre autocertificabili
Validità: i certificati che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte, ecc) non hanno scadenza, tutti gli altri certificati hanno validità sei mesi
Divieto di rilasciare ai privati certificati
da esibire alla pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati (cittadini ed imprese) certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio. Articolo 40 d.p.r. 445/2000.
E’ inoltre vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente.
SI INFORMA
Che, a partire dal 1° gennaio 2012 gli Uffici Anagrafe e Stato Civile potranno quindi rilasciare ai privati solo certificazioni che riportino questa dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio”
I certificati potranno essere rilasciati solo per l’esibizione a privati ed in competente bollo, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge, ma esclusivamente quando tali esenzioni riguardino la produzione a privati dei certificati stessi.
A solo titolo di esempio si riportano alcune delle pubbliche amministrazioni che non possono più rilasciare o richiedere ai privati certificati contenenti fatti, stati o qualità personali da produrre o prodotti a/da altre P.A. o gestori di servizi pubblici:
Enti statali, Regioni, Province, Comuni, Asl, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Agenzie del territorio, delle Entrate, Camere di Commercio, Asl, Inps ed altri enti previdenziali, Università, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado e scuole paritarie, Società che gestiscono servizi pubblici (parcheggi, acque, raccolta rifiuti, trasporti ecc…).
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce in modo definitivo i certificati (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo).
La dichiarazione sostituiva di certificazione riguarda i seguenti fatti, stati e qualità personali:
• Data e luogo di nascita
• Residenza
• Cittadinanza
• Godimento dei diritti civili e politici
• Stato di celibe, nubile, coniugato, stato libero
• Stato di famiglia
• Esistenza in vita
• Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente, del disecndente
• Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
• Appartenenza a ordini professionali
• Titolo di studio, esami sostenuti
• Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
• Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
• Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
• Stato di disoccupazione
• Qualità di pensionato e categoria di pensione
• Qualità di studente
• Qualità di vivenza a carico
• Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore, amministratore di sostegno e simili
• Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
• Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
• Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza e morte)
• Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
IL CITTADINO E’ RESPONSABILE DI QUELLO CHE DICHIARA CON L’AUTOCERTIFICAZIONE.
Le amministrazioni e i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.
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L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione puoi usare il “modello autocertificazione” (nella sezione modulistica selezionando tra i modelli dei Servizi Demografici): occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare la casella che interessa.
Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà puoi usare il "modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (nella sezione modulistica selezionando tra i modelli dei Servizi Demografici): la dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
- sono legalmente residenti in Italia
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
Normativa di riferimento:
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 15 (legge di stabilità 2012)
- D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa)
- Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011
- Circolare del Ministero dell’interno n. 33 del 23 dicembre 2011
Soggetti e modalità di accesso alle certificazione, agli atti di stato civile ed allo schedario anagrafico e tutela della privacy
In materia di accesso alle certificazioni anagrafiche il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che, secondo la normativa sugli atti anagrafici, l'ufficiale d'anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, soltanto i "certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia" degli iscritti nell'anagrafe (art. 33 del d.P.R. n. 223/1989), e può comunicare i "dati anagrafici, resi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca". E' possibile poi rilasciare elenchi degli iscritti solo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/1989).Al di fuori di queste ipotesi, e fatta salva la particolare disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, non è quindi possibile comunicare o diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici
E' possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.