Matrimonio

Descrizione Procedimento

Le pubblicazioni di matrimonio

Per la celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, è necessario presentare richiesta di pubblicazioni nel comune di residenza di uno degli sposi. Le pubblicazioni, con nome, cognome, residenza degli sposi e luogo dove verrà celebrato il matrimonio rimarranno esposte per almeno otto giorni consecutivi interi più tre giorni successivi di deposito. Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi dalla data delle pubblicazioni, trascorso tale periodo, non sono più valide e devono essere rifatte. I matrimoni civili si svolgono generalmente presso la Sala Consiliare del Centro Civico nei giorni feriali in orario d'ufficio. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio civile in un comune diverso da quello di residenza, devono dichiararlo all'atto della richiesta di pubblicazioni. L'Ufficiale di Stato Civile al termine delle pubblicazioni rilascerà l'atto di delegazione per il comune prescelto.
 
Informativa ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area III – Stato Civile n. 29 in data 15/12/2009
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto dal 1° gennaio 2011 l’obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale nei propri siti informatici, pertanto il processo verbale conseguente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio sarà inserito per tutto il periodo di pubblicazione stabilito dall’art. 95 del Codice Civile in una sezione nel sito informatico del Comune di Fornovo San Giovanni chiaramente visibile e ed accessibile al pubblico denominata “Albo pretorio”.
 
Documenti da presentare

Premesso che i documenti necessari la celebrazione del matrimonio vengono acquisiti d’ufficio, qualora ricorrano in casi sotto indicati è necessario produrre la seguente documentazione:
 - per i matrimoni concordatari la richiesta di pubblicazioni fatta dal parroco locale;
 - per i cittadini stranieri: nullaosta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalla competente autorità diplomatica del proprio paese. Nel caso in cui il nullaosta presenti dati anagrafici incompleti occorre anche un estratto di nascita, questi documenti devono essere tradotti da Consolato, Ambasciata o perito traduttore e legalizzati dalla competente autorità italiana (sono esclusi dall’obbligo della legalizzazione i cittadini appartenenti a Stati con i quali esista una convenzione di esenzione);

- per chi ha compiuto 16 anni ed intende contrarre matrimonio prima della maggiore età autorizzazione del Tribunale per i minorenni; :
- per le donne che hanno ottenuto il divorzio, quando non siano trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio è necessario acquisire la copia della sentenza di divorzio. Se dalla sentenza risulta esservi stata separazione consensuale o giudiziaria, o matrimonio non consumato si potrà celebrare il matrimonio, viceversa è necessaria la preventiva autorizzazione del Tribunale Civile.
Scaduti i termini della pubblicazione l’Ufficiale dello Stato rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio da consegnare al Parroco in caso di matrimonio concordatari od acquisito dall’Ufficiale dello Stato civile in caso di matrimonio civile.
 
Il rito civile
 Nel nostro Paese è molto breve, dura all'incirca venti minuti e prevede:
 - la celebrazione del rito civile da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile alla presenza degli sposi e di due testimoni
 - la lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile da parte dell' Ufficiale di Stato Civile;
 - la domanda di rito " vuoi tu...";
 - lo scambio degli anelli (facoltativo);
 - la lettura dell’atto da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile e la sottoscrizione da parte degli sposi, dei testimoni e dell’Ufficiale dello Stato Civile;

Regime patrimoniale
Con la celebrazione del matrimonio i coniugi assumono automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni salvo che all'atto del matrimonio non dichiarino di optare per il regime di separazione. Nel primo caso i beni acquistati dopo il matrimonio costituiranno patrimonio comune (ad esclusione delle eredità), mentre nel secondo caso ognuno rimarrà titolare esclusivo dei beni acquistati anche successivamente. La scelta del regime di separazione dei beni deve essere comunicata anche verbalmente all'Ufficiale di Stato Civile che celebra il matrimonio.
Se il rito è religioso la comunicazione deve essere fatta direttamente al Ministro di culto.
Per modificare il regime patrimoniale dopo la celebrazione del matrimonio, è necessario un atto stipulato da entrambi i coniugi davanti ad un notaio.

REQUISITI INDISPENSABILI PER CONTRARRE IL MATRIMONIO
1. L'Età (I 18 anni sono indispensabili per contrarre il matrimonio. Il Tribunale, se ricorrono gravi motivi può ammettere il matrimonio tra sedicenni);
2. La libertà di stato;
3. La sanità di mente.

IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO
- Malattie fisiche o mentali, anomalie o deviazioni sessuali che possono impedire lo svolgimento della vita coniugale, possono essere causa di invalidamento del matrimonio, qualora sia dimostrabile che l'altra parte non avrebbe contratto il matrimonio se fosse venuta a conoscenza prima della situazione.
- L'interdetto mentale non può contrarre matrimonio. Anche se l'interdizione è stata momentanea e relativa solo al momento delle nozze, è possibile chiedere l'annullamento del matrimonio.
- Il vincolo di un precedente matrimonio.
- Il lutto vedovile e il divorzio. Un nuovo matrimonio non può essere contratto prima che siano trascorsi 300 giorni dal termine precedente.
- Non può contrarre matrimonio la coppia composta da due persone in cui una delle due è stata condannata per omicidio nei confronti del coniuge dell'altra.
- La parentela. In linea diretta all'infinito, in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli). L'affinità (vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge), l'adozione e l'affiliazione in quanto i figli addottivi sono parificati ai legittimi per quello che concerne gli impedimenti al matrimonio.

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