Nascita

Descrizione Procedimento

Denuncia di nascita

perché si deve adempiere: la denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge.
chi deve adempiere:
1) se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
 - da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
 - da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto;
2) se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata da entrambi i genitori congiuntamente.
come si fa: nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore Sanitario non è necessaria alcuna formalità. Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico o da ostetrica, oltre ai documenti di identità personale.

Attribuzione codice fiscale al nuovo nato

L’attribuzione del codice fiscale è uno dei primi adempimenti da effettuare a seguito della nascita. Il rilascio viene eseguito direttamente tramite l’Ufficio, previo invio di richiesta all’Amministrazione Tributaria. Quest’ultima, nel termine di circa 2/3 giorni, assegna il codice fiscale al neonato e lo comunica al Comune che rilascia ai genitori una attestazione del codice fiscale attribuito in formato cartaceo per garantire il rilascio della tessera sanitaria e l’assegnazione del pediatra. Successivamente l’Amministrazione Tributaria trasmette il codice fiscale su supporto plastificato.

Riconoscimento di un figlio naturale

Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo", figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale". In questo ultimo caso è necessaria una dichiarazione da parte di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Il riconoscimento può essere fatto:
all'atto della denuncia di nascita:
- da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli stessi documenti per la denuncia di nascita;
 successivamente alla nascita:
- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune;
 - con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
 - con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
 - con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo
 
Scelta indicazione del nome

Con l’art. 36 del nuovo Regolamento dello Stato Civile DPR 3/11/2000, n. 396 viene data la possibilità ha chi, prima dell’entrata in vigore del Regolamento, ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi di dichiarare quali di questi elementi devono essere indicati negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe. La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita direttamente o a mezzo fax allegando fotocopia di documento di identità personale. In tal caso l’invio della dichiarazione a mezzo fax potrà avvenire anche tramite il Comune di residenza.
La dichiarazione di indicazione del nome verrà annotata sull’atto di nascita e su tutti gli atti di stato civile che riguardano il cittadino e comunicata al Comune di residenza per la variazione anagrafica. E’ importante sapere che questa scelta diventa unica e definitiva e pertanto il dichiarante verrà successivamente indicato solo ed esclusivamente con il nome da lui indicato.

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